Seguendo la direttiva n. 2020/2020/UE la legge di Bilancio 2021 ha previsto la possibilità di applicare fino al 31 dicembre 2022 il regime di “aliquota zero” per la strumentazione diagnostica e i vaccini contro l’epidemia. Ma per i restanti beni destinati a fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso si applicherà, dal 1° gennaio 2021, l’aliquota IVA del 5% prevista dal decreto Rilancio.
Il decreto Rilancio (art. 124) ha introdotto una disciplina IVA agevolata per l’acquisto di mascherine e degli altri dispositivi medici e di protezione individuali considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
I beni elencati nella tabella del decreto IVA, ceduti dal 1° gennaio 2021, sono imponibili ai fini IVA con l’aliquota ridotta del 5%. In via transitoria, le cessioni dei medesimi beni, effettuate dal 19 maggio 2020, sono state assoggettate a un regime di esenzione da IVA che si concludeva con la fine del 2020.