Dal 1 gennaio IVA al 5% su mascherine e altri dispositivi medici
| 14/01/2021 |
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Seguendo la direttiva n. 2020/2020/UE la legge di Bilancio 2021 ha previsto la possibilità di applicare fino al 31 dicembre 2022 il regime di “aliquota zero” per la strumentazione diagnostica e i vaccini contro l’epidemia. Ma per i restanti beni destinati a fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso si applicherà, dal 1° gennaio 2021, l’aliquota IVA del 5% prevista dal decreto Rilancio.
Il decreto Rilancio (art. 124) ha introdotto una disciplina IVA agevolata per l’acquisto di mascherine e degli altri dispositivi medici e di protezione individuali considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
I beni elencati nella tabella del decreto IVA, ceduti dal 1° gennaio 2021, sono imponibili ai fini IVA con l’aliquota ridotta del 5%. In via transitoria, le cessioni dei medesimi beni, effettuate dal 19 maggio 2020, sono state assoggettate a un regime di esenzione da IVA che si concludeva con la fine del 2020.
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Esenzione IVA su beni necessari per il contenimento Covid-19
| 16/06/2020 |
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Art. 124
Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19
1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-ter, e'
aggiunto il seguente: "1-ter.1. Ventilatori polmonari per terapia
intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da
trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per
nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a
pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non
invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi;
strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale
di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile;
elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche;
mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per
finalita' sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile,
visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e
soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici
chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser
a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido
al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA;
strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi
cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di
ospedali da campo;".
2. Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19,
le cessioni di beni di cui al comma 1, effettuate entro il 31
dicembre 2020, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con
diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.
3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in
257 milioni di euro per l'anno 2020 e 317,7 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
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DCPM 26/04/2020
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020
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